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È vero che diversi Paesi UE rimanderanno in Italia migliaia di richiedenti asilo?

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È vero che diversi Paesi UE rimanderanno in Italia migliaia di richiedenti asilo?

Istituto di Scienze Forensi
Pubblicato da ISF Magazine in Articoli · Lunedì 24 Ago 2026 · Tempo di lettura 6 minuti
Articolo a cura del Centro di Ricerca dell'Istituto di Scienze Forensi
Per contattare il Centro di Ricerca:
Tel. 02.3672.8310


Un'analisi tecnica che smonta le false narrazioni sui ricollocamenti europei dei richiedenti asilo, chiarendo i vincoli temporali e le decadenze procedurali. L'articolo esamina inoltre le criticità del nuovo "Patto UE" e l'impatto del sistema giurisdizionale italiano, dove l'assenza di un rigoroso contraddittorio tecnico e probatorio rischia di paralizzare l'efficacia delle nuove procedure di frontiera.


1. Il falso allarme sui trasferimenti dal Nord Europa
Il dibattito pubblico sulle politiche migratorie, spesso è caratterizzato da analisi superficiali e previsioni prive di fondamento tecnico. Nelle ultime settimane si è diffusa un'ipotesi allarmistica relativa al presunto rientro in Italia di decine di migliaia di richiedenti asilo, attualmente ospitati nei Paesi del Nord Europa, come Germania, Francia e Svizzera. Esaminando le normative europee, le tempistiche procedurali e le dinamiche giurisdizionali, emerge un quadro operativo totalmente differente, che sposta il problema dalla gestione dei ricollocamenti internazionali alla complessa gestione delle prove nei tribunali italiani.


2. Le tempistiche procedurali e i diciotto mesi
Il meccanismo dei trasferimenti dei richiedenti asilo impone scadenze temporali rigide che escludono la possibilità di ritorni di massa. Infatti, quando uno Stato membro decide di trasferire un richiedente asilo verso l'Italia, considerata competente per il primo ingresso, ha a disposizione sei mesi di tempo per eseguire materialmente il ricollocamento. Di fronte a questa prospettiva, una percentuale altissima di migranti decide di rendersi irreperibile sul territorio europeo per evitare il trasferimento e il conseguente inserimento nei centri di accoglienza italiani. Nel caso in cui il richiedente asilo faccia perdere le proprie tracce, con il nuovo regolamento europeo il Paese ospitante ottiene un'estensione del termine che passa da sei a dodici mesi (sotto il vecchio regime di Dublino erano diciotto). Questo lasso di tempo rappresenta un limite perentorio. Allo scadere dell'anno, se il migrante non è stato rintracciato e trasferito fisicamente, la competenza territoriale passa in via automatica e definitiva allo Stato in cui la persona si trova e l'Italia viene sollevata da ogni obbligo giuridico e procedurale. Nel caso dei migranti che non si rendono irreperibili, si innescano lunghi procedimenti davanti ai tribunali stranieri, i quali rallentano ulteriormente l'iter. I dati storici confermano questa dinamica procedurale, dimostrando che i rientri effettivi nel nostro Paese in media si attestano su poche migliaia di unità all'anno.


3. Il nuovo "Patto UE" e l'inversione dell'onere della prova
Chiariti il dato statistico e quello procedurale, l'analisi deve concentrarsi sulle reali criticità attuali, coincidenti con la piena entrata in vigore del nuovo "Patto UE su Migrazione e Asilo" nel giugno 2026. Il nuovo apparato legislativo introduce modifiche sostanziali alla gestione dei flussi, introducendo le procedure accelerate di frontiera e istituendo formalmente un elenco europeo dei Paesi di origine sicuri. Questo elenco comprende Nazioni che storicamente rappresentano i principali bacini di partenza verso l'Italia, come la Tunisia, l'Egitto e il Bangladesh. L'inserimento in questo elenco introduce una presunzione legale di sicurezza, poiché il cittadino proveniente da tali Nazioni non beneficia più del principio di cooperazione istruttoria da parte dello Stato ospitante, ma subisce un ribaltamento dell'onere della prova. Pertanto, spetta al singolo migrante dimostrare l'esistenza di condizioni di rischio individuali e specifiche per evitare il rimpatrio immediato o il trattenimento nelle apposite strutture, incluse quelle realizzate dall'Italia in territorio albanese.


4. La "scappatoia" medica
In assenza di documenti oggettivi e verificabili in grado di attestare una persecuzione politica, etnica o religiosa, le difese legali dei migranti ricorrono sistematicamente alla produzione di certificazioni mediche. L'obiettivo in sede processuale è attestare l'esistenza di una grave vulnerabilità psicopatologica, frequentemente inquadrata come disturbo da stress post-traumatico (PTSD), incompatibile per legge con il trattenimento e con l'applicazione della procedura accelerata. È in questa fase che si evidenzia la principale debolezza del sistema giurisdizionale italiano, perché la gestione di questo impianto probatorio di natura medica all'interno delle sezioni specializzate per l'Immigrazione si scontra con limiti strutturali e metodologici evidenti. Tali criticità si manifestano su diversi livelli operativi:
  • debolezza del contraddittorio tecnico durante le udienze, in quanto l'Avvocatura dello Stato procede quasi esclusivamente tramite il deposito di memorie scritte standardizzate, senza la presenza di un professionista delegato a controbattere verbalmente e tecnicamente;
  • acquisizione acritica delle relazioni medico-legali e psicologiche presentate dalla parte ricorrente, redatte spesso da professionisti legati a enti di tutela. Queste relazioni medico-legali, in assenza di una confutazione metodologica, si trasformano nell'unico elemento diagnostico sul tavolo del magistrato;
  • carenza di fondi e di un'organizzazione strutturata che consenta al Ministero dell'Interno di nominare sistematicamente dei consulenti tecnici di parte specializzati;
  • tendenza diffusa da parte dei magistrati a non disporre consulenze tecniche d'ufficio per ragioni di economia processuale, basando le sentenze unicamente sulle diagnosi di parte prodotte dalla difesa.


5. La necessità del rigore metodologico
La mancanza di un adeguato contraddittorio medico-legale genera un grave disequilibrio processuale. Le diagnosi di PTSD e i certificati di vulnerabilità psichica presentati nei ricorsi difettano spesso dei requisiti imposti dalla clinica psichiatrica e psicopatologica forense. Le relazioni allegate si basano prevalentemente sul solo narrato del richiedente asilo, raccolto attraverso mediatori linguistici, senza il supporto di test psicodiagnostici standardizzati e validati a livello transculturale e senza una seria indagine differenziale tesa ad escludere la simulazione o l'amplificazione sintomatologica.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente stabilito che le consulenze tecniche prodotte in giudizio debbano uniformarsi a parametri di rigore, primo fra tutti il rispetto delle linee guida tracciate dal Protocollo di Istanbul. Questo standard richiede che il clinico valuti in modo oggettivo la coerenza tra il trauma riferito e il quadro sintomatologico rilevato, misurandone la compatibilità attraverso parametri verificabili. Inoltre, le linee guida dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo impongono che la vulnerabilità ostativa al trattenimento sia di entità tale da impedire clinicamente la comprensione del procedimento in corso.
Nonostante questi richiami normativi e giurisprudenziali, l'impianto europeo perde efficacia nella concreta applicazione giudiziaria italiana. Fintanto che l'Amministrazione statale non si doterà di una struttura in grado di opporre valutazioni forensi di pari livello, basate sull'esame clinico rigoroso e sulla contestazione metodologica dei certificati avversi, le decisioni dei tribunali continueranno a fondarsi in modo asimmetrico sulla documentazione fornita dalle difese. In questo contesto, le tempistiche accelerate e i meccanismi procedurali previsti dal nuovo regolamento comunitario risultano di fatto inapplicabili.


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