La consulenza psichiatrica su Sempio e l’apparente illogicità del quesito posto all’esperto
Pubblicato da ISF Magazine in Articoli · Lunedì 08 Giu 2026 · 12:00
Tags: Sempio, consulenza, psichiatrica, diritto, procedura, penale
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Autore dell'articolo: prof. Massimo BLANCO
Esperto tecnico forense
Dottore di Ricerca (PhD) in Criminologia e Neuroscienze applicate, dottore in Ingegneria industriale gestionale
Direttore dell'Istituto di Scienze Forensi
La decisione della Procura della Repubblica di Pavia di disporre autonomamente un accertamento psicopatologico su Andrea Sempio rappresenta un caso di studio straordinario, destinato a far discutere a lungo gli specialisti di diritto penale e di scienze forensi. L'iniziativa investigativa rompe in modo netto gli schemi consolidati sia della prassi giudiziaria, sia della metodologia clinico-forense.
Nella stragrande maggioranza dei procedimenti penali in cui si ipotizza un vizio di mente, è l’avvocato difensore del soggetto indagato o imputato a sollecitare un simile accertamento, introducendo elementi clinici documentati volti a mettere in discussione la piena capacità dell’autore rispetto a un delitto. In alcuni casi, questo tipo di attività viene disposta dal giudice su sollecitazione del pubblico ministero o di propria iniziativa, nelle forme garantite della perizia. Invece, nel caso di Andrea Sempio, l'organo inquirente ha scelto di muoversi unilateralmente in piena fase di indagine preliminare, avvalendosi dei poteri conferiti dall'articolo 359 c.c.p.
Se sul piano formale e procedurale la norma legittima una pubblico ministero a nominare propri consulenti quando si tratta di compiere accertamenti che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è sul piano del metodo scientifico e della clinica psicopatologica che, nel caso di Sempio, l'operazione svela fragilità strutturali insormontabili, in quanto, valutare la mente, l'assetto personologico e la criminodinamica di un'azione criminale a diciannove anni di distanza dall'evento, specialmente a fronte del rifiuto del soggetto di partecipare ai colloqui clinici, genera una serie di contraddizioni logiche e scientifiche.
Di seguito vengono analizzati i tre principali cortocircuiti metodologici e normativi riferiti alla validità scientifica dell’accertamento in argomento.
1. L'illusione della diagnosi retrospettiva in assenza della fonte di prova fondamentale
In qualsiasi ambito della psicopatologia forense, la fonte di prova è costituita dal soggetto stesso. La metodologia clinica applicata all'ambito peritale si fonda su una precisa successione di tappe operative:
- l'esame obiettivo;
- la conduzione di colloqui clinici mirati all'anamnesi patologica prossima e remota;
- l'osservazione del comportamento;
- la somministrazione di reattivi psicodiagnostici.
Anche se, in casi eccezionali e ben regolamentati, la prassi ammette la possibilità di formulare una diagnosi retrospettiva “autoptica” o in assenza dell'esaminato, la scienza psichiatrica impone paletti temporali e documentali rigidissimi per garantire un coefficiente minimo di attendibilità.
Una valutazione sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto in assenza del soggetto è considerata metodologicamente accettabile solo se il distacco temporale dall'evento delittuoso è ridotto, al massimo due o tre anni e, soprattutto, se agli atti è presente una solida, ufficiale e coerente documentazione clinica pregressa. Ci si riferisce a referti specialistici emessi da strutture pubbliche come i dipartimenti di salute mentale (DSM) o i centri psicosociali (CPS), a cartelle cliniche relative a ricoveri in reparti di psichiatria (SPDC) o a provvedimenti storici di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). In presenza di questi elementi, l'esperto può procedere a una ricostruzione "indiretta" mettendo insieme i pezzi del puzzle della storia clinica del soggetto e interloquendo con gli specialisti che lo hanno avuto in cura in precedenza.
Nel caso di Andrea Sempio, questo quadro descrittivo è totalmente assente. Non vi è alcuna traccia di un passato clinico-psichiatrico risalente al 2007, né prima, né immediatamente dopo il delitto di Garlasco. Tentare di strutturare una diagnosi psicopatologica retrospettiva riferita a diciannove anni fa, basandosi esclusivamente su una raccolta di dati etero-anamnestici, ovvero sulle testimonianze di conoscenti o familiari dell'epoca o sui verbali delle indagini, rappresenta un azzardo metodologico che non possiede alcun valore scientifico predittivo.
Per utilizzare una metafora, un'operazione del genere equivale a chiedere a un esperto di dattiloscopia di esprimersi sull'identità e sull'autenticità della celebre "impronta 33" (l'impronta palmare impressa sulla parete delle scale che conducono alla taverna di casa Poggi) senza disporre né del supporto materiale originale (il pezzo di intonaco andato perduto) né di una fotografia ad altissima risoluzione, pretendendo che l'esperto formuli un giudizio di certezza basandosi unicamente sul ricordo orale e sulla descrizione descrittiva di testimoni che videro quell'impronta vent'anni prima. Una consulenza tecnica così strutturata verrebbe aspramente e giustamente demolita in qualsiasi sede dibattimentale per totale carenza di validità scientifica dei criteri di partenza.
2. Il "principio di maturità" e l'irreversibile modificazione neurobiologica della personalità
Nell'ipotesi teorica in cui Andrea Sempio avesse aderito alla richiesta della Procura, sottoponendosi di buon grado all'esame clinico e ai test, il consulente si sarebbe trovato di fronte a un ostacolo biologico e psicologico insormontabile, perché il fattore tempo non è una variabile neutra. Nel 2007, all'epoca dell'omicidio di Chiara Poggi, l'indagato era un ragazzo di circa vent'anni, mentre oggi, nel 2026, è un uomo alle soglie dei quaranta. In questo arco temporale di quasi due decenni, la personalità umana subisce quella che in psicologia dello sviluppo viene definita come una "sintonizzazione profonda" governata dal cosiddetto “principio di maturità”.
Dalle scienze cognitive alle più recenti evidenze di neuroimaging, è ampiamente dimostrato che il cervello umano non completa il proprio sviluppo strutturale e funzionale a diciott'anni. La corteccia prefrontale, l'area cerebrale deputata alle funzioni esecutive superiori, alla pianificazione a lungo termine, al controllo degli impulsi emotivi e alla valutazione del rischio, completa la sua maturazione e la sua mielinizzazione alla soglia dei trent’anni. Tra i venti e i quaranta anni, l'interazione tra i circuiti della corteccia prefrontale e le strutture del sistema limbico (in primis l'amigdala, centro di gestione delle risposte emotive e aggressive) subisce una modificazione radicale. I tratti del carattere e i meccanismi di difesa si riorganizzano e l'individuo sviluppa strategie di adattamento dettate da decenni di inserimento nel tessuto sociale e affettivo del mondo adulto.
Se oggi l'esperto somministrasse a Sempio reattivi di personalità standardizzati (come l'MMPI-2) o test proiettivi, i dati grezzi ottenuti rifletterebbero inevitabilmente l'assetto strutturale dell'uomo del 2026, ovvero un soggetto scolarizzato, che ha affrontato quasi vent'anni di vita adulta, accumulando centinaia di esperienze relazionali, lavorative, affettive ed emotive.
Per la psicometria e la psicodiagnostica non esistono macchine del tempo. Non esistono metodi clinici né algoritmi statistici in grado di "filtrare" il risultato di un test odierno per sottrarre le stratificazioni biologiche ed esperienziali degli ultimi diciannove anni, al fine di isolare e fotografare la mente del ventenne del 2007. I risultati descriverebbero l'attualità.
Pretendere di desumere la capacità di intendere e di volere al momento del fatto dai dati psicometrici raccolti vent'anni dopo significa compiere un salto logico del tutto arbitrario e privo di replicabilità sperimentale.
Anche l'obiezione secondo cui il consulente potrebbe ricostruire un eventuale profilo patologico del 2007 analizzando la mole di materiale documentale prodotta negli anni successivi, come le intercettazioni telefoniche e ambientali, i soliloqui, le interviste televisive, i post sui social network o gli scritti sui forum online, inclusi quelli legati al mondo dei cosiddetti "seduttori" non trova fondamento. Infatti, tutto questo materiale, accuratamente repertato ed esaminato anche dalle componenti specialistiche dell'Arma dei Carabinieri come il RaCIS, risale a diversi anni dopo il delitto e restituisce al massimo la rappresentazione dell'evoluzione successiva del soggetto, lasciando comunque l'Andrea Sempio del 13 agosto 2007 in un cono d'ombra scientificamente impenetrabile.
3. La ridondanza di un punto del quesito “fotocopia" e il beneficio del dubbio normativo
Spostando l'analisi sul piano strettamente giuridico e sulla formulazione del quesito, emerge un'anomalia formale macroscopica nell'articolazione dei punti sottoposti al consulente tecnico.
Il primo punto del quesito chiede di stabilire se il soggetto fosse affetto da una condizione patologica idonea a escludere o scemare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto reato. Il secondo punto interroga l'esperto sulla sussistenza di “disturbi o alterazioni di significativa rilevanza tali da incidere sul giudizio di imputabilità”.
Per chiunque abbia familiarità con le aule di giustizia e con il diritto penale sostanziale, appare evidente che ci troviamo dinanzi a un vero e proprio "quesito fotocopia". Nel sistema penale italiano, disciplinato dagli articoli 85, 88 e 89 del Codice penale, l'imputabilità non è un concetto astratto e autonomo rispetto alla capacità d'intendere e di volere. L'articolo 85 recita testualmente che "è imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere". Di conseguenza, accertare la capacità al momento del fatto (punto 1) significa già, per automatismo normativo, definire il giudizio di imputabilità (punto 2).
La scomposizione del quesito operata dalla Procura appare come una ridondanza burocratica o un tentativo formale di sdoppiare il medesimo concetto clinico utilizzando etichette giuridiche diverse, senza che a questo corrisponda una reale differenziazione dell'indagine psicopatologica.
Volendo concedere all'organo inquirente il massimo beneficio del dubbio metodologico, si potrebbe tentare una chiave di lettura alternativa. Si potrebbe ipotizzare che con il secondo punto la Procura non intendesse duplicare il giudizio sull'epoca del fatto, bensì interrogare il consulente sulla capacità attuale dell'indagato di stare in giudizio, ovvero sulla sua capacità di partecipare coscientemente al procedimento penale ai sensi dell'articolo 70 c.p.p. Tuttavia, anche questa interpretazione si scontra con una lacuna tecnica insuperabile. Nello specificico, se la Procura avesse voluto indagare la capacità attuale di stare nel processo, avrebbe dovuto obbligatoriamente formulare la domanda accessoria e vincolante sulla “reversibilità” o “irreversibilità” del disturbo mentale riscontrato, così come tassativamente richiesto dal legislatore per i provvedimenti di sospensione. La totale mancanza di questo punto del quesito nel mandato al consulente fa cadere anche questa ipotesi, restituendoci l'immagine di una formulazione ridondante e scientificamente sovrastrutturata.
4. La pericolosità sociale psichiatrica ancorata al vuoto
L'apice del cortocircuito metodologico viene raggiunto nel terzo e ultimo punto del quesito, laddove si richiede la valutazione sulla pericolosità sociale dell'indagato.
In tale contesto, è opportuno operare una netta chiarificazione terminologica a beneficio dei non addetti ai lavori. Nel nostro ordinamento, la pericolosità sociale si divide in due categorie nettamente distinte:
- la pericolosità sociale generica, leggibile attraverso i parametri dell'articolo 133 del Codice penale (gravità del reato, motivazione a delinquere, condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, carattere del reo ecc.). Questa valutazione appartiene alla competenza esclusiva del giudice e non può formare oggetto di consulenza scientifica. Infatti, il Codice vieta espressamente la perizia sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche;
- la pericolosità sociale psichiatrica è l'unico tipo di pericolosità su cui l’esperto deve esprimersi. Questo tipo di pericolosità consiste in una valutazione prognostica volta a stabilire la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati della stessa specie, ma a una precisa condizione: che tale probabilità derivi direttamente dalla persistenza dei sintomi della grave patologia mentale che ne ha viziato la capacità al momento del fatto.
Per poter affermare oggi, nel 2026, che Andrea Sempio sia un soggetto socialmente pericoloso sotto il profilo psichiatrico, il consulente dovrebbe compiere un'operazione che vìola le leggi della logica scientifica, cioè dovrebbe dimostrare che il reato del 2007 fu commesso sotto l'effetto di un vizio di mente (totale o parziale), che tale patologia è rimasta attiva, silente o strutturata all'interno della sua mente per diciannove anni senza mai ricevere diagnosi o trattamenti e che la medesima infermità è persistita fino a oggi, mantenendo intatto il rischio di condotte violente future.
Se, come dimostrato nei punti precedenti, manca la materia prima scientifica per stabilire l'esistenza di un disturbo mentale all'origine (nel 2007), crolla inevitabilmente la possibilità di decretarne la persistenza nel tempo e l'attualità prognostica.
5. la logica della Procura e la ricerca del movente psicologico
Se sul piano della rigorosa metodologia scientifica e della clinica forense l'accertamento psicopatologico disposto nel "caso Sempio" rivela vizi strutturali che lo rendono privo di autonomia, l'iniziativa della Procura di Pavia può essere letta sotto un'altra luce, legata alle strategie e alle dinamiche del processo penale.
Probabilmente, l'obiettivo reale dell'organo inquirente non è tanto la ricerca (impossibile) di una infermità di mente dell'indagato, quanto piuttosto la volontà di utilizzare la lente della psicopatologia e della criminologia per perimetrare in modo più preciso il movente e l'aspetto psicologico del delitto di Garlasco. Infatti, la ricostruzione della dinamica interna all'azione, l'analisi dei legami interpersonali e del vissuto psicologico profondo dell'autore costituiscono elementi centrali per la tenuta di un impianto accusatorio.
In conclusione, vale la pena ricordare che l'aspetto psicologico-forense e criminodinamico rappresenta da sempre la grande ferita aperta del delitto di Garlasco. Infatti, all'epoca della condanna di Alberto Stasi, la definizione del movente e della spinta psichica all'azione non fu affidata al vaglio e allo studio di specialisti della mente criminale, ma venne dedotta, ricostruita e liquidata direttamente all'interno delle valutazioni logico-giuridiche dei magistrati giudicanti nelle sentenze di merito.
Quindi, l'attuale mossa della Procura di Pavia, per quanto scientificamente discutibile nei tempi e nei modi, sembra il tentativo di sanare tardivamente quella lacuna, cercando nelle scienze della mente una risposta che la logica puramente indiziaria non è mai riuscita a blindare del tutto.
Staremo a vedere.
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