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La fallibilità dell’alcol test e il caso del “falso positivo” di Cremona

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La fallibilità dell’alcol test e il caso del “falso positivo” di Cremona

Istituto di Scienze Forensi
Pubblicato da ISF Magazine in Articoli · Venerdì 07 Ago 2026 · Tempo di lettura 4 minuti
Autore: prof.ssa Viviana Licia VAINI
Esperto tecnico forense Criminalista
Spec. Chimica e tossicologia forense
Spec. Investigazione di incendi ed esplosioni
ISF Divisione Investigazioni Scientifiche
Per contattare lo specialista:
Tel. 02.3672.3678


Il caso giudiziario di un automobilista cinquantacinquenne coinvolto in un incidente autonomo a Cremona mentre rientrava dal lavoro riapre il dibattito sull'attendibilità dell'alcol test. Fermato dalla polizia e sottoposto all'etilometro, l'uomo si è visto ritirare la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con conseguente rischio di sequestro del veicolo, nonostante avesse dichiarato di non aver bevuto alcolici. La vicenda però non si è conclusa con una condanna, bensì con un'assoluzione con formula piena in Tribunale. Questa sentenza costituisce un importante richiamo giurisprudenziale, ricordando che l'etilometro non rappresenta un mezzo di prova infallibile ma uno strumento meccanico soggetto a possibili errori.


1. Il meccanismo di misurazione e i fattori di interferenza fisiopatologica
Per comprendere la genesi di un falso positivo è necessario chiarire il funzionamento della misurazione. L'etilometro non rileva direttamente la concentrazione di alcol presente nel circolo ematico, destinato a distribuirsi nell'organismo fino al cervello, ma stima l'alcol ematico analizzando l'aria espirata. Sebbene in condizioni ordinarie la proporzione risulti attendibile, minime variazioni possono alterare il calcolo. Nei soggetti affetti da patologie quali il reflusso gastroesofageo o l'ernia iatale si verifica la risalita dei gas gastrici verso il cavo orale. Qualora nello stomaco siano presenti cibi in fase di digestione e fermentazione, i relativi vapori arrivano alla bocca e vengono scambiati dal dispositivo come alcol presente nel sangue.


2. La strategia difensiva: l'integrazione tra prova medico-legale e garanzie procedurali
Sul piano legale, la vicenda dimostra come la misurazione fornita dall'etilometro non costituisca una prova intoccabile, ma una presunzione d'accusa superabile mediante prova contraria. La strategia difensiva deve articolarsi su due binari distinti, quello medico-scientifico e quello procedurale. Sotto il profilo medico-scientifico occorre produrre in giudizio referti che attestino la patologia gastrica e affiancare ad essi una consulenza tecnica di parte. Risulta altresì determinante eseguire anche esami ematici specifici, come ad esempio il test del fosfatidiletanolo (PEth), marcatore diretto del consumo di alcol caratterizzato da elevate sensibilità e specificità, capace di attestare l'effettiva presenza o assenza di assunzione nei giorni precedenti.
Sul piano procedurale, invece, l'alcol test si configura come un atto irripetibile soggetto a rigide prescrizioni. È necessario verificare che gli agenti abbiano rispettato i tempi di attesa necessari prima dell'esecuzione dell'esame per consentire lo smaltimento di eventuali vapori orali. Occorre inoltre accertare che lo strumento fosse regolarmente omologato e sottoposto alla taratura annuale obbligatoria, nonché verificare il rispetto dell'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato. L'omissione o il vizio di uno di questi aspetti è idoneo a sollevare dubbi sulla validità dell'accertamento fino a renderlo inutilizzabile.


3. Azioni immediate in caso di falso positivo
Qualora un automobilista sobrio risulti positivo al controllo, la gestione dell'evento richiede l'immediata formalizzazione per iscritto di ogni elemento rilevante. È indispensabile far inserire a verbale le eventuali patologie come il reflusso, l'assunzione di farmaci o l'uso recente di prodotti per l'igiene orale. Risulta poi opportuno recarsi tempestivamente in pronto soccorso o presso un centro analisi per sottoporsi a un prelievo del sangue ufficiale, che costituisce la controprova fisica di maggior valore rispetto al riscontro dell'etilometro. È infine necessario conservare documentazione utile, come gli scontrini dei pasti della giornata, i referti medici o le ricette dei farmaci presi prima di mettersi alla guida.


Considerazioni finali
La difesa da un'imputazione di guida in stato di ebbrezza richiede un'azione tempestiva contro gli adempimenti burocratici, ma l'orientamento giudiziario conferma la disponibilità ad accogliere le evidenze scientifiche quando correttamente introdotte nel processo.
La sentenza del Tribunale di Cremona riafferma infatti un principio di diritto scientifico: le misurazioni effettuate mediante dispositivi elettronici sono stime strumentali soggette a errori e condizionate da variabili biologiche e procedurali. L'applicazione del metodo scientifico al processo penale impone che l'esito di un accertamento tecnico resti sempre subordinato alla verifica della sua reale ed effettiva attendibilità clinica e procedurale.


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