Perché Andrea Sempio si oppone a una valutazione psichiatrica?
Pubblicato da ISF Magazine in Articoli · Lunedì 01 Giu 2026 · 6:45
Tags: Sempio, PeriziaPsichiatrica, Garlasco
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Autore dell'articolo: prof. Massimo BLANCO
Esperto tecnico forense
Dottore di Ricerca (PhD) in Criminologia e Neuroscienze applicate, dottore in Ingegneria industriale gestionale
Direttore dell'Istituto di Scienze Forensi
Il caso di Garlasco torna a far discutere. Questa volta non per il ritrovamento di una nuova traccia biologica o di un'impronta digitale, ma per una mossa squisitamente strategica della Procura di Pavia: la richiesta di una valutazione psicopatologica nei confronti di Andrea Sempio, ad oggi l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.
Ma cosa c'è dietro questa decisione? E, soprattutto, è davvero possibile valutare la mente di una persona a quasi vent'anni di distanza dai fatti e per di più senza il suo consenso? Facciamo chiarezza.
1. Perché la Procura si muove proprio ora?
La Procura ha tempo fino al 28 settembre 2026 per chiudere formalmente le indagini. Poco prima della precedente scadenza, la difesa di Sempio ha depositato una serie di corpose consulenze tecniche che mettono in discussione DNA, impronte e intercettazioni. Quindi, la richiesta della Procura appare non come un'improvvisa “illuminazione”, ma come una contromossa strategica. Gli inquirenti sembra stiano sfruttando tutto il tempo a disposizione per blindare l'impianto accusatorio ed esplorare ogni strada possibile prima di prendere la decisione finale della richiesta di rinvio a giudizio o dell'archiviazione.
2. Il "muro" della difesa: ci si può opporre alla perizia?
La risposta della difesa di Sempio è stata netta: l'indagato non si sottoporrà ad alcuna valutazione psichiatrica. Dal punto di vista legale, questa opposizione è assolutamente legittima e si basa su un principio fondamentale del nostro ordinamento. Infatti, mentre per accertamenti tecnici come il prelievo del DNA il corpo viene trattato alla stregua di un “reperto materiale” (impronte digitali, misurazioni antropometriche, sangue, capelli ecc.), la valutazione della mente richiede la partecipazione attiva dell’indagato. Per capire come funziona una mente, l'esperto deve fare domande, ascoltare le risposte e analizzare i processi logici ed emotivi. Poiché l'indagato ha il diritto al silenzio davanti al PM o al giudice, ha lo stesso identico diritto al silenzio davanti a uno psichiatra consulente della Procura. Lo Stato, nella fase delle indagini, non può penetrare nella mente di un cittadino contro la sua volontà. Trattandosi in questa fase di una consulenza tecnica di parte della Procura ai sensi dell'art. 359 c.p.p. e non di una perizia ordinata da un Giudice, Sempio può semplicemente esercitare il diritto di non presentarsi.
3. La spiegazione del quesito posto al consulente della Procura
Per capire la portata di questa mossa, bisogna analizzare i tre punti che la Procura ha sottoposto al proprio consulente tecnico.
3.1. Primo punto: la capacità di intendere e di volere nel 2007
La Procura chiede se, il 13 agosto del 2007 (giorno dell'omicidio di Chiara Poggi), Sempio soffrisse di una patologia mentale i cui sintomi sono potenzialmente idonei a scemare totalmente o parzialmente la capacità di intendere e di volere.
Vediamo cosa significano “capacità di intendere” e “capacità di volere”.
- Capacità di intendere: significa rendersi conto del valore sociale delle proprie azioni. In parole povere, rendersi conto che il male che si sta compiendo è un atto grave e illecito.
- Capacità di volere: è la capacità di autodeterminarsi, ovvero di esercitare il controllo sui propri istinti e impulsi.
L'esperto dovrà stabilire se, al momento del fatto, la sintomatologia dovuta ad una condizione psichica fortemente alterata dalla presenza di una psicopatologia o di qualsiasi altra causa organica che ha prodotto effetti negativi sulla mente dell’indagato, tale da compromettere la sua capacità di intendere e di volere, sussistevano nel giorno e nell’ora dell’omicidio.
Sul punto, è necessaria una precisione fondamentale: la presenza di una malattia mentale non significa automaticamente incapacità di intendere e di volere. Persino un soggetto affetto da schizofrenia, la più grave delle patologie psichiche, può essere considerato pienamente imputabile se, al momento del fatto, la malattia era silente o sotto controllo. Se viene accertato che il soggetto era, ad esempio, in buon compenso farmacologico, la sua patologia non potrà in alcun modo essere usata come "scusante" per il delitto commesso.
3.2. Secondo punto: altre condizioni psichiche e il nesso causale
Qui si entra in un terreno scivoloso. La Procura non cerca solo una grave sintomatologia psichica, una psicosi, ma vuole sapere se vi fossero altre alterazioni della mente così gravi da incidere sull’imputabilità.
La parola chiave di questo punto, però, è il "nesso eziologico", cioè il legame di causa-effetto. Un punto in cui spesso l'opinione pubblica cade in errore. Ad esempio, se un soggetto soffre di una grave fobia sociale o di un'ossessione per la pulizia, ha un disturbo mentale, è chiaro, ma questo disturbo non ha alcuna relazione logica o causale con un omicidio brutale. Se il soggetto, invece, agisce spinto da un delirio di persecuzione focalizzato specificamente sulla vittima, vedendola come una minaccia di morte per sé, allora il ponte solido tra il disturbo e il delitto esiste.
L'esperto non deve solo trovare un eventuale disturbo, ma dimostrare che "quel" disturbo specifico ha armato la mano dell'assassino.
3.3. Terzo punto: la pericolosità sociale nel 2026
Se i primi due punti del quesito guardavano al passato (2007), questo guarda al presente e al futuro. La Procura chiede se il soggetto sia oggi socialmente pericoloso.
In ambito psicopatologico-forense, la pericolosità sociale non è un giudizio sul carattere, gli atteggiamenti, le inclinazioni, l'aggressività, ovvero il modo di essere e comportarsi con gli altri, ma una valutazione clinica: qual è la probabilità (non la mera possibilità) che il soggetto, a causa del suo disturbo mentale, torni a commettere reati della stessa specie di quelli che gli vengono attribuiti? Contrariamente a quanto diffuso in alcune trasmissioni televisive, un'eventuale dichiarazione di pericolosità sociale in questa fase non ha alcun peso sull'applicazione di misure detentive. Non si va in carcere o ai domiciliari preventivamente a causa di una consulenza psichiatrica richiesta dalla Procura nella fase delle indagini. La Procura può chiedere al giudice per le indagini preliminari che l'indagato sia sottoposto a limitazioni della libertà personale o ad altre misure, come, ad esempio, l'obbligo di firma, solo se sussistono il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato, non perché il proprio consulente tecnico ha concluso la sua valutazione con una pericolosità sociale di tipo "psichiatrico", cioè dipendente da una patologia. Laddove il consulente tecnico della Procura concludesse la propria valutazione con una pericolosità sociale, non accadrebbe assolutamente nulla, perché si tratta solo di una "consulenza di parte".
4. Il grande limite metodologico di una valutazione psichiatrica in questa fase
Qui l'intera operazione mostra i suoi enormi limiti scientifici. Poiché la difesa ha legittimamente blindato l'indagato, il consulente della Procura si trova davanti a un compito quasi impossibile, ovvero valutare la mente di un uomo senza poterlo esaminare. Niente colloqui clinici, niente test psicodiagnostici, nessuna osservazione del comportamento. Al consulente resta in mano solo una montagna di documenti: atti giudiziari, vecchie testimonianze, messaggi, diari, intercettazioni ecc. In gergo tecnico, questa operazione si chiama autopsia psicologica o consulenza documentale indiretta. Ma la mente umana non è un “fossile” che rimane immutato sotto la roccia per vent'anni; le persone cambiano, maturano, si trasformano. Senza un esame diretto, qualsiasi conclusione rischia di trasformarsi in un castello di congetture teoriche. Il consulente potrà dire che il profilo documentale è "compatibile con il disturbo X", ma rimarrà sempre un'ipotesi, mai una diagnosi clinica solida basata su dati oggettivi.
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