Perché il professor Catanesi, ora, ha bisogno di incontrare Sempio? Anatomia di una valutazione psichiatrica forzata
Pubblicato da ISF Magazine in Articoli · Venerdì 04 Set 2026 · 16 minuti
Tags: Sempio, Catanesi, psicopatologia, psichiatria, perizia, consulenza, imputabilità, pericolosità
Tags: Sempio, Catanesi, psicopatologia, psichiatria, perizia, consulenza, imputabilità, pericolosità
Autore dell'articolo: prof. Massimo BLANCO
Esperto tecnico forense Criminologo e Criminalista
Dottore di Ricerca (PhD) in Criminologia e Neuroscienze
Dottore in Ingegneria industriale gestionale
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La richiesta del professor Roberto Catanesi di incontrare Andrea Sempio per completare la propria consulenza per la Procura di Pavia sul piano clinico-forense si sta rivelando la conferma di un errore metodologico che avevo già evidenziato lo scorso giugno in un mio articolo pubblicato su ISF Magazine (link: "La consulenza psichiatrica su Sempio e l’apparente illogicità del quesito posto all’esperto").
Considerata la grande confusione mediatica sul tema della valutazione psicopatologica di un indagato, è doveroso chiarire in modo dettagliato come funzioni, secondo la legge, l'accertamento della capacità di intendere e di volere e della pericolosità sociale. Per rendere questa complessa attività tecnico-scientifica il più chiara possibile, farò un parallelo con una perizia psicopatologica, come se la valutazione fosse stata richiesta dal giudice e non da una delle parti in causa, ovvero la Procura di Pavia. Nello specifico, descriverò i passaggi vincolanti che dovrebbe compiere un eventuale perito nel corso di un accertamento per il quale Andrea Sempio avrebbe l'obbligo di ottemperare alla convocazione del magistrato, pur potendo legittimamente avvalersi della facoltà di non rispondere.
I quesiti della Procura e i limiti del Codice di procedura penale
Per facilitare la comprensione metodologica di una valutazione peritale, ripeto, disposta dal giudice, analizzeremo i quesiti posti dalla Procura di Pavia al professor Catanesi, contenuti nel comunicato stampa del 28 maggio 2026. Immagineremo che i medesimi vengano sottoposti dal giudice a un proprio perito.
Nello specifico, la Procura chiede di accertare i seguenti tre punti:
- "l’eventuale sussistenza, in capo all’indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione";
- "la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati";
- "l’eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale".
Tornando ai quesiti, nei primi due punti si chiede sostanzialmente se Andrea Sempio, al momento del reato, fosse infermo o seminfermo di mente, ovvero incapace di intendere e di volere, e se il vizio di mente rilevato presentasse un chiaro nesso eziologico con l'azione delittuosa.
L'impraticabilità clinica di una diagnosi retrospettiva
Al primo incontro con Sempio, l’eventuale perito nominato dal giudice si troverebbe di fronte a un uomo alle soglie dei quarant’anni, con il compito di valutare l'assetto della sua psiche risalente a quando ne aveva diciannove. Sul piano strettamente metodologico, si tratta di un accertamento clinico impraticabile, poiché la mente umana non è un reperto statico e inerte, ma una struttura in perenne mutamento.
Analizzando la questione sul piano neurobiologico e psicologico, in diciannove anni l'architettura della personalità e l'assetto cerebrale di un individuo subiscono stravolgimenti radicali. A diciannove anni il cervello si trova ancora nel pieno del suo sviluppo. Nello specifico, la corteccia prefrontale, ovvero l'area deputata alla pianificazione, al giudizio critico e al controllo degli impulsi, sta ultimando i complessi processi di maturazione e mielinizzazione, i quali raggiungono la piena stabilità anatomo-funzionale solo intorno ai trent’anni. A quasi quarant'anni, l'architettura neurale e l'identità psicologica sono ormai del tutto cristallizzate. Inoltre, questo fisiologico processo trasformativo, definito neuroplasticità, risulta profondamente alterato se il soggetto viene esposto allo stress cronico di un'indagine mediatica totalizzante, iniziata formalmente nel 2016, quando Sempio aveva ventotto anni e la sua corteccia prefrontale stava completando le ultime fasi di strutturazione. L'esposizione prolungata a un simile carico allostatico agisce come un trauma continuativo. Questo logorio costante modifica i circuiti cerebrali legati alla risposta di allarme, iperattivando l'amigdala, la centralina neurale che governa le reazioni di sopravvivenza, e costringendo la psiche a creare massicci meccanismi di difesa, come il distacco emotivo o la rigidità affettiva, indispensabili per tollerare la pressione e lo stigma sociale. Pretendere di rimuovere queste spesse stratificazioni neuropsicologiche adattive oggi per riuscire a fotografare con esattezza l’assetto e il funzionamento mentale del diciannovenne Sempio del 2007, dal punto di vista scientifico, è pura utopia.
L'assenza di prova oggettiva e lo svuotamento del colloquio clinico
Un ulteriore ostacolo metodologico, dal quale un perito non avrebbe logicamente via d'uscita, riguarda il tema della prova oggettiva e incontrovertibile, la cosiddetta "pistola fumante", che, allo stato attuale, non esiste. Il quadro è composto solo da indizi che devono ancora superare il vaglio del giudice per le indagini preliminari, quindi, di fronte a un indagato che sostiene con fermezza di non aver commesso il fatto, l'indagine clinica si arena. La valutazione dell'imputabilità, per sua stessa natura giurisprudenziale e clinica, esplora lo stato mentale in stretta e ineludibile correlazione ad una specifica azione delittuosa, ma se l'azione viene negata alla radice e manca una prova oggettiva che cristallizzi la responsabilità materiale del soggetto da periziare, il colloquio clinico viene letteralmente svuotato del suo oggetto di indagine. Ricordiamo che il perito non è un investigatore e l'ambito formale in cui avvengono gli incontri non è una stanza per gli interrogatori. Pertanto, diventa impossibile esplorare le dinamiche psicopatologiche, le emozioni o i moventi inconsci sottostanti a un omicidio con una persona che afferma di esserne totalmente estranea. In queste condizioni l'esame obiettivo si arresta, in quanto non si può misurare la capacità di intendere e di volere rispetto a un'azione che, nella narrazione del soggetto esaminato, non è mai avvenuta e che, sul piano probatorio, non è stata preventivamente accertata. L'unica deroga metodologica a questo principio si verifica quando il perito è chiamato a valutare un dato medico oggettivo sollevato dalla difesa a discolpa dell'indagato, come un'accertata intossicazione da farmaci al momento del fatto o la presenza di un conclamato e documentato disturbo psichiatrico preesistente che inibisce la commissione stessa del reato. Casistiche che non trovano alcun riscontro nel caso in analisi.
La necessità di dati storici e il requisito strutturale borderline
Ipotizziamo ora, per assurdo, che si rinvenga la prova regina e vediamo come dovrebbe operare un perito per rispondere al quesito sulla capacità di intendere e di volere di Sempio al momento del fatto, ovvero nella mattinata del 13 agosto 2007. Trattandosi di un'azione lontana diciannove anni e di un indagato che si professa innocente, l'esperto dovrebbe ricostruire l'assetto mentale e il funzionamento socio-relazionale del soggetto limitatamente a quella specifica epoca. Questa indagine retrospettiva avverrebbe raccogliendo informazioni collaterali tramite l'ascolto dei genitori, dei parenti stretti, degli amici, dei docenti, del medico di base dell'epoca e dei carabinieri che lo sentirono nei giorni immediatamente successivi al delitto. Parallelamente, si condurrebbe un'indagine documentale analizzando diari, frammenti di vita digitale e, soprattutto, l'eventuale documentazione clinica storica ancora reperibile. Qualcuno, legittimamente, potrebbe domandarsi perché in questo rigoroso percorso ricostruttivo non venga menzionata la somministrazione di test psicodiagnostici. La risposta clinica è che, in questo scenario, i reattivi psicologici non avrebbero alcuna validità retroattiva, perché misurano la struttura di personalità, i tratti e lo stato clinico nel "qui e ora". Sottoporre a test psicodiagnostici il Sempio odierno restituirebbe unicamente il perimetro clinico di un uomo adulto, logorato da un decennio di tensioni giudiziarie, e non quello dello stesso soggetto diciannovenne.
A chi obiettasse che i disturbi di personalità possiedono radici profonde e una certa stabilità strutturale nel tempo, al punto da far ipotizzare che un eventuale tratto disarmonico riscontrato oggi fosse presente anche a diciannove anni, la pratica psicopatologica forense impone di seguire il rigoroso insegnamento del professor Ugo Fornari e della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Nello specifico, ai sensi degli articoli 88 e 89 del Codice penale, non è sufficiente diagnosticare la presenza di un disturbo di personalità, sia esso narcisistico, antisociale o di altra natura. Affinché un disturbo di personalità rilevi ai fini dell'imputabilità, è indispensabile che esso si manifesti con un'intensità, una consistenza e una gravità tali da assumere il valore di vera e propria malattia*. Questo significa che il disturbo deve operare come una frattura intrapsichica profonda, tale per cui, sotto la spinta di un significativo fattore stressante, si verifichi uno scompenso, una transitoria rottura psicotica o una perdita dell'esame di realtà in grado di incidere concretamente, annullandola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere e di volere nel preciso istante del delitto.
* Nota di approfondimento clinico-giuridico sul termine "borderline", sulla giurisprudenza e sulla pratica psichiatrico-forense.
Quando in ambito peritale si fa riferimento a un livello di gravità strutturale profondo (spesso inquadrato clinicamente come organizzazione "borderline", ovvero al confine instabile tra nevrosi e psicosi), non significa affatto diagnosticare il ben noto "Disturbo Borderline di Personalità". La storica Sentenza Raso (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9163 del 2005) ha stabilito infatti che i disturbi di personalità possono escludere l'imputabilità, ma ha fissato parametri rigidissimi, codificati in ambito scientifico da maestri come Ugo Fornari. Per avere rilevanza penale, il disturbo non può consistere in una semplice devianza o disadattamento sociale. Deve possedere una gravità tale da compromettere totalmente il funzionamento psichico, traducendosi in un collasso delle funzioni dell'Io o in uno stato psicotico acuto al momento del fatto. Inoltre, la Cassazione impone il rigoroso accertamento del "nesso eziologico": il reato non deve essere l'espressione di una scelta criminale o di un'indole malvagia, ma deve scaturire in via diretta e causale da quello specifico cortocircuito psicopatologico.
Se del Sempio del 2007 non esistono prese in carico da parte di centri di salute mentale (CPS, DSMD, SerD), cartelle cliniche, referti, visite o esami specialistici che attestino una storia clinica psichiatrica, e se non vi sono testimonianze o scritti dell'epoca da cui si evincano frammenti di un reale scompenso strutturale, la patologia mentale rilevante per il diritto non esiste. Formulare una diagnosi retrospettiva basandosi unicamente su tratti caratteriali attuali, su test odierni, sui racconti di chi lo conosceva all’epoca o su vecchi post sul web significa ignorare il requisito fondamentale della presenza di un'importante patologia psichiatrica e dei suoi sintomi più acuti nel momento esatto in cui si è consumato il delitto, nonché il nesso eziologico tra i sintomi della patologia rilevata e il tipo di reato commesso. In assenza di tracce storiche della malattia e di un effettivo collasso strutturale al momento del fatto, la perizia psichiatrica perde ogni fondamento metodologico.
A questo proposito, è fondamentale sgombrare il campo da un pericoloso equivoco temporale che rischia di fuorviare l'opinione pubblica. Il lettore potrebbe essere indotto a credere che il materiale comportamentale emerso in questi anni, come le intercettazioni telefoniche e ambientali, l'attività sui social network o i resoconti su determinati atteggiamenti relazionali, costituisca un serbatoio di indizi clinici validi per inquadrare la psiche dell'indagato al momento del delitto. Non è così. Tutto questo materiale documentale e investigativo risale al 2016, anno in cui è partita la nuova indagine, o a periodi ancora successivi. Appartiene, cioè, alla reattività di un uomo di quasi trent'anni, con un assetto neuropsicologico ormai cristallizzato e peraltro sottoposto alla massiccia pressione di un'accusa per omicidio. Utilizzare frammenti comportamentali o intercettazioni del 2016 per dedurre retrospettivamente lo stato mentale di un diciannovenne nel 2007 rappresenta un salto logico clinicamente e giuridicamente inaccettabile.
Il perimetro clinico-giuridico della pericolosità sociale
Andiamo, ora, al terzo ed ultimo punto del quesito, quello che genera le maggiori incomprensioni e speculazioni mediatiche, ovvero la valutazione della pericolosità sociale. Sul punto, la legge e la giurisprudenza sono tassative. Il perito non è chiamato ad esprimere un giudizio astratto sulla potenziale aggressività, sull'indole o sulla condotta morale dell'individuo, ma deve muoversi all'interno di un preciso perimetro clinico-giuridico. Tale perimetro è dettato dall'articolo 203 del Codice penale, il quale stabilisce che la valutazione della pericolosità sociale psichiatrica è un accertamento di secondo livello, logicamente e giuridicamente subordinato al preventivo riconoscimento di un vizio di mente. Quindi, se il perito, al termine delle sue valutazioni cliniche, conclude che l'indagato, al momento del fatto, era pienamente capace di intendere e di volere, il suo mandato si esaurisce in quell'esatto momento. Infatti, in assenza di una patologia psichiatrica penalmente rilevante, lo psicopatologo forense non ha alcun titolo per pronunciarsi sulla pericolosità sociale. Questo accade perché la cosiddetta pericolosità sociale "criminale", legata ai precedenti, al carattere, alla personalità non patologica o alla spregiudicatezza del reo, è materia di esclusiva competenza del magistrato. Il perito valuta unicamente la pericolosità sociale derivante da un'infermità (o seminfermità) mentale e, senza la diagnosi di un vizio di mente contestuale al delitto, l’esperto non può e non deve redigere alcuna prognosi di pericolosità. Qualora, invece, il perito dovesse accertare la presenza di un vizio di mente al momento del fatto, la legge gli impone di valutare se tale patologia renda il soggetto socialmente pericoloso. A questo punto si aprono due distinti scenari clinico-giuridici in base al grado di compromissione rilevato.
Il primo scenario si verifica se viene riconosciuta la seminfermità mentale, ai sensi dell'articolo 89 del Codice penale. In questo caso, il soggetto è considerato parzialmente imputabile. Significa che la patologia ha grandemente scemato, ma non escluso del tutto, la sua capacità di intendere o di volere e il soggetto è penalmente responsabile. Affronta il processo e, in caso di accertata colpevolezza, viene condannato al carcere con una pena ridotta a causa del vizio parziale di mente. Se l'esperto stabilisce che la patologia rende il condannato anche socialmente pericoloso dal punto di vista psichiatrico, oltre alla pena detentiva il giudice applicherà una misura di sicurezza. L'obiettivo è garantire sia l'espiazione della condanna, sia la cura che sarà gestita dalla sanità penitenziaria in collaborazione con i presidi sanitari territoriali.
Il secondo scenario si concretizza se il perito accerta il vizio totale di mente, disciplinato dall'articolo 88 del Codice penale. In questa circostanza, la patologia era di gravità tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del reato. Essendo non imputabile, l'individuo non può essere condannato al carcere e viene prosciolto. Tuttavia, se il perito rileva la persistenza di una pericolosità sociale sempre di natura psichiatrica, il giudice ha l'obbligo di applicare una misura di sicurezza. In virtù della legge 81 del 2014, la misura detentiva estrema è l'internamento in una REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), applicabile unicamente quando ogni altra soluzione risulti insufficiente a contenere il pericolo. Tuttavia, nella prassi clinico-forense attuale, il sistema predilige misure di sicurezza non detentive, come la libertà vigilata, che vincolano il soggetto prosciolto all'inserimento in comunità psichiatriche a media o alta assistenza o alla presa in carico intensiva e obbligatoria da parte dei centri di salute mentale territoriali.
La verosimile strategia processuale dietro l'accertamento
Alla luce di questo articolato impianto tecnico e metodologico, risulta fondamentale analizzare la recente mossa investigativa, ovvero la richiesta del professor Catanesi di incontrare di persona Andrea Sempio per valutarne la psiche.
Dal mio punto di vista, questa insistenza nel voler effettuare un colloquio clinico diretto suggerisce che lo studio approfondito della sola documentazione non abbia fornito all’esperto della Procura alcun appiglio clinico rilevante. Se vi fossero state a disposizione cartelle cliniche storiche, certificazioni mediche o solide evidenze documentali che conducevano alla possibile presenza di un grave disturbo psichiatrico risalente all'agosto del 2007, il quadro psicopatologico sarebbe già emerso con evidenza. Proprio questa assenza di tracce storiche oggettive della malattia spinge oggi l’esperto a richiedere un incontro con l'indagato. Lo scopo evidente è cercare di ricavare dall'osservazione clinica attuale qualche dato strutturale, qualche tassello psicodiagnostico da poter poi proiettare retrospettivamente nel passato. Un'operazione che, come abbiamo ampiamente visto nei passaggi precedenti, si scontra con ostacoli neurobiologici e limiti metodologici insuperabili nella prassi forense.
Tuttavia, vorrei invitare chi segue questa vicenda a non fermarsi alle apparenze e a non farsi ingannare da letture superficiali. Agli occhi di un tecnico, la decisione della Procura della Repubblica di Pavia di avviare una simile indagine psicopatologica appare senza dubbio anomala e viziata da una forzatura metodologica. Eppure, a mio parere, si tratta di una mossa processuale tutt'altro che incauta, sprovveduta o dettata dalla disperazione investigativa. Siamo di fronte a una complessa partita a scacchi, una dinamica processuale che si sta inevitabilmente giocando su molteplici tavoli, compreso quello dell'opinione pubblica e dei media. Un ufficio inquirente non compie mai passi al buio e non si avventura in percorsi clinici di dubbia solidità scientifica senza una valida ragione di fondo. Se la Procura ha deciso di impiegare risorse e tempo per percorrere questa strada esplorativa così peculiare, è evidente che vi sia alla base una calcolata e precisa strategia. Il vero obiettivo investigativo celato dietro la richiesta di valutare la mente di un indagato a diciannove anni dai fatti rimane, per ora, fuori dalla nostra portata visiva. Lo potremo decifrare soltanto osservando le prossime mosse dell'indagine, tenendo sempre ben presente che, in procedimenti di tale caratura, ogni singolo atto formale risponde a logiche strategiche molto più profonde della semplice ricerca di un parere psichiatrico.
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