Approvato il ddl sul contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica

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Approvato il ddl sul contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica

ISF Istituto di Scienze Forensi
Pubblicato da ISF Magazine in Notizie · Giovedì 23 Nov 2023
Tags: leggeviolenzadomesticadonne
A cura del Centro di Ricerca dell'Istituto di Scienze Forensi
(Autore: dr.ssa Martina PENAZZO)

Nelle ultime ore, il disegno di legge “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, cosiddetto ddl Roccella è stato definitivamente approvato dal Senato all'unanimità con 157 sì, zero contrari e zero astenuti. L’approvazione ha subìto una necessaria accelerazione dopo l’ultimo caso di violenza sulle donne, con l’omicidio di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta. Il provvedimento, che aveva già passato l'esame della Camera il 26 ottobre scorso, ha dunque ottenuto l'unanimità ed è legge. Esso è volto, da un lato, a rafforzare le norme del Codice rosso al fine di tutelare le vittime di violenza e le norme di prevenzione quali ammonimento, distanza minima di avvicinamento e braccialetto elettronico, dall’altro ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno come oggetto reati di violenza di genere o domestica.
Di seguito i diciannove articoli di cui si compone.
  • L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.
  • Nell’articolo 2 viene ampliata l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali, attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.
  • L'articolo 3 assicura la priorità assoluta alla trattazione dei processi per violenza, anche di quelli relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza.
  • Nell’articolo 4 si prevede che, per i casi relativi ai processi inerenti ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
  • L'articolo 5 introduce misure per favorire la specializzazione degli uffici delle procure in materia di violenza di genere e domestica.
  • L'articolo 6 disciplina iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell'autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
  • L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale, che il PM debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.
  • L'articolo 8  impone al procuratore l’obbligo di acquisire trimestralmente dalle Procure le informazioni sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti.
  • Con l’articolo 9 viene innalzata la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  • L'articolo 10 permette “l’arresto in flagranza differita”, in presenza di documentazione video-fotografica o equivalente.
  • L’articolo 11 consente al pm di disporre “l’allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata ove non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice”.
  • L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo.
  • L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva.
  • L'articolo 14 stabilisce l’obbligatorietà dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza di tutti i provvedimenti che riguardano l’autore di reato.
  • L'articolo 15 stabilisce che “ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole”.
  • L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.
  • L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.
  • L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro della Giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza su donne e violenza domestica.
  • L’articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella ha espresso gratitudine per la collaborazione bipartisan nella stesura del testo, sottolineando che la normativa si concentra sulla prevenzione più che sulla repressione. Ha inoltre evidenziato la necessità che le misure cautelari siano scandite da tempi certi e brevi,  aggiungendo infine che: «È solo un primo passo, ma importante, per fermare questa catena di sofferenza e di morte. Ma una legge non basta. Serve un’azione vasta e tenace d’educazione e formazione». Il Ministro ha infine accolto svariati ordini del giorno, presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, infatti, il Senato ha approvato due ordini del giorno del Pd che, combinati a uno della maggioranza, velocizzano le tempistiche per una discussione in Aula sull’introduzione di corsi antiviolenza nelle scuole. Sempre nelle stesse ore il Senato ha presentato il progetto “Educare alle relazioni”, dedicato agli studenti, per affrontare “il tema del maschilismo – spiega il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – del machismo e della violenza psicologica e fisica sulle donne".

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