La prova scientifica e la causalità omissiva

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La prova scientifica e la causalità omissiva

ISF Istituto di Scienze Forensi
Pubblicato da ISF Magazine in Professione · Mercoledì 12 Giu 2024
Tags: provascientificacortecassazione
Autori: avv. Giuseppe GERVASI e dr.ssa Gaia GERVASI
Avv. Gervasi, penalista e docente allo European Forensic Institute
Dr.ssa Gervasi, ISF Divisione Investigazioni Scientifiche

Una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 17550-2024 sez. IV penale) è tornata sul tema della prova scientifica nel processo penale.
L’occasione è stata propizia perché la Corte di legittimità ri-affrontasse questioni ricorrenti, come la nozione di prova scientifica, e questioni sempre aperte, come l’importanza del testimone esperto nel percorso di ricostruzione probatoria degli eventi.
Il tema delle cause di innesco dell’incendio e le responsabilità, per omissione, dell’imprenditore tenuto a predisporre idonei sistemi di prevenzione, hanno offerto un ulteriore spunto perché la Corte chiarisse ulteriormente, il ruolo della scienza nel processo penale.
La difesa devolveva ai giudici di piazza Cavour un unico motivo di ricorso, inerente all’incertezza dell’origine dell’innesco dell’incendio, attraverso un percorso di falsificazione del ragionamento logico e tecnico adoperato dai giudici di merito, sorretto dalla relazione tecnica dei vigili del fuoco.
Dopo avere ribadito prese di posizione ormai consolidate della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nessun sapere scientifico, diverso da quello giuridico, può limitare il libero convincimento del giudice, mediante l’introduzione di inammissibili prove legali, la Corte di legittimità ha sottolineato l’importanza della prova scientifica nel processo penale, quale veicolo di informazioni capaci di coadiuvare il giudice rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell’uomo comune.
Si coglie in questo passaggio motivazionale come la Corte di legittimità ha inteso ribadire, qualora ve ne fosse ancora bisogno, l’insostituibile contributo del sapere scientifico nel percorso, spesso tortuoso, di formazione della prova, e la necessità che il contributo sia affidabile siccome fondato su basi scientifiche comunemente accettate e fonti esperienziali, di cui il testimone esperto è portatore.
Contributo scientifico che giammai potrà soppiantare il sapere giuridico del giudice e le prerogative di colui che è chiamato istituzionalmente a valutare anche la prova scientifica, secondo il suo prudente apprezzamento.
Questo l’altro tema, certamente importante, affrontato dai giudici di legittimità.
Dopo avere dato atto che la soluzione di molti casi passa attraverso il necessario ricorso alla prova scientifica, la Corte ha voluto richiamare l’indispensabile equilibrio tra libero convincimento del giudice e sapere scientifico, capace di caratterizzare il processo di formazione della prova tecnico-scientifica.
Nei processi ove assume rilievo la prova scientifica, l’affidabilità delle informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo, risulta di centrale importanza nell’indagine fattuale, giacché forma parte integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni di ordine extragiuridico acquisite al processo.
Seppure titolare di un potere di valutazione fondato sul libero convincimento, il giudice non gode di libero arbitrio e, dunque, deve necessariamente dare conto del controllo esercitato sull’affidabilità delle basi scientifiche, nonché sulla imparzialità e autorevolezza scientifica dell’esperto che ha trasferito nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali.
La decisione in commento si segnala anche nella parte in cui, gli ermellini, hanno voluto ribadire che la Corte di Cassazione non è il giudice del sapere scientifico, perché non detiene informazioni privilegiate, essendo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito rispetto al sapere tecnico-scientifico e la preliminare, quando indispensabile, verifica dell’affidabilità delle informazioni poste a base della spiegazione del fatto.
La Corte di Cassazione è chiamata dunque a valutare se il giudice di merito ha operato una adeguata verifica della attendibilità e affidabilità di tutte le tesi tecnico-scientifiche a confronto, fermo restando la correttezza decisionale del giudice che dia adeguato e logico conto delle ragioni concrete per le quali ha optato per l’una soluzione tecnico-scientifica e non per l’altra.
Chiariti questi immancabili passaggi motivazionali, la decisione in commento si segnala anche nella parte in cui affronta il tema dell’apprezzamento della prova tecnico-scientifica rispetto all’accertamento del rapporto di causalità.
La Corte di legittimità ha definito non ammissibile un percorso di accertamento del rapporto di causalità basato esclusivamente su strumenti di tipo deterministico, nomologico-deduttivo, seppure rafforzati da leggi scientifiche universali, perché nei ragionamenti esplicativi si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali congiunte con l’analisi di contingenze fattuali.
È proprio il coefficiente probabilistico delle generalizzazioni scientifiche a non essere ritenuto determinante, laddove non esprima una dimostrata e certa relazione causale tra una condizione e un evento.
Quanto poi allo specifico tema della causalità omissiva, che interessava il caso concreto, la Corte di Cassazione ha ribadito il percorso di verifica probatoria che il giudice di merito è chiamato a percorrere, sottolineando il carattere condizionalistico della causalità omissiva.
Gli ermellini hanno ribadito che il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata "probabilità logica" (Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, cit.); e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica.
Il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato compiuto il comportamento richiesto all’imputato.
In ragione dei richiamati principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi la decisione di primo grado e di appello, c.d. doppia conforme, che, dopo avere acquisito e valutato il parere esperto dei vigili del fuoco rispetto al fattore di innesco dell’incendio, ha dato adeguata risposta alle critiche sollevate dal consulente tecnico della difesa, rispetto al mancato accertamento della temperatura esterna e alla mancata verifica preliminare della direzione del vento.
Rilievi che entrambi i giudici di merito hanno superato, dopo essersi adeguatamente confrontati con le argomentazioni tecniche del consulente della difesa e dei vigili del fuoco, esperti chiamati dal PM, ed attraverso il richiamo alle regole esperienziali che individuano nell’autocombustione l’effetto tipico dell’attività di compostaggio. Come anche l’ipotizzata direzione del vento, asseritamente non favorevole alla tesi dell’accusa.
I rilievi tecnici della difesa, molti dei quali, rileva la Corte, fondati su dati meramente statistici, risultano superati, per entrambi i giudici di merito, attraverso l’ausilio del sapere degli esperti incrociato con i dati relativi alla direzione del vento, alla piegatura delle piante, dopo le fiamme, alle foto aeree e ai rilievi fotografici dopo il fatto, tutti deponenti per la causa dell’innesco da individuarsi nel mancato rispetto delle norme precauzionali imposte all’imputato.
Ne consegue che la verifica causale ammette generalizzazioni del senso comune, in assenza di una legge scientifica, ma senza trascurare il dovere del giudice di indirizzare l’indagine verso una spiegazione scientifica o, comunque, statistica, esplicativa dei fenomeni, tenuto conto di tutte le emergenze del caso concreto.

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